Certificazione CILS
Esame di italiano per stranieri
Il Centro Linguistico Alma Mater srl di Piombino è un centro esami CILS autorizzato
La Certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come L2. La Certificazione CILS è la prima certificazione di italiano ad aver adottato il sistema di sei livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa ad aver realizzato moduli di certificazione specifici per lavoratori di origine straniera in Italia.
La Certificazione CILS è stata progettata e realizzata all’interno del Centro CILS, un Centro di Ricerca e Servizi dell’Università per Stranieri di Siena, indipendente dai Centri dove si insegnano le lingue.
Il Centro CILS è membro istituzionale dell’EALTA (European Language Testing Association) e membro affiliato all‘ALTE (Association of Language Testers in Europe). Si tratta di due associazioni che hanno lo scopo di promuovere la conoscenza delle pratiche del testing e della valutazione linguistica in Europa. Con tali affiliazioni il Centro CILS si impegna a garantire a tutti i soggetti coinvolti una gestione etica del processo di valutazione.
Nel 2004 la Cils ha ottenuto un importante riconoscimento, il Label europeo delle lingue, un attestato di qualità che premia i progetti più significativi e innovativi nell’ambito dell’insegnamento delle lingue. Il premio è stato attribuito ai moduli di Certificazione CILS A1 e A2 per l’Integrazione in Italia.
DATE ESAMI:
INFORMAZIONI UTILI
Per la Carta di soggiorno è richiesto il livello A2
Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiorni di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell’interno 4 giugno 2010.
Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che: è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all’A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori)
Maggiori informazioni, come da Gazzetta Ufficiale:
Art. 9 Carta di soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo': a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale: 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.
Per la Cittadinanza è richiesto il livello B1-cittadinanza
Tale livello è rivolto a coloro che richiedono la cittadinanza italiana.
Avendo obiettivi specifici, ha un costrutto e un formato necessariamente diverso dal livello B1 ‘standard’: in particolare il livello B1 cittadinanza descrive una porzione di competenza molto più limitata rispetto al livello B1 standard e per questo ha una spendibilità limitata ai soli scopi della cittadinanza.
Non copre gli scopi lavorativi, accademici ecc.